(massima n. 1)
Nel caso che il creditore procedente non abbia indicato nel precetto se intenda avvalersi dell'esecuzione mobiliare o di quella immobiliare e qualora nel luogo della residenza dichiarata o del domicilio eletto dal creditore medesimo abbiano sede tanto la pretura che il tribunale il debitore che, anteriormente all'inizio dell'esecuzione, proponga opposizione agli atti esecutivi, deve, ai fini dell'identificazione del giudice competente per valore, far ricorso per analogia al criterio stabilito dall'art. 17 c.p.c., ossia il criterio del riferimento al valore del credito per cui si procede.