(massima n. 1)
Costituisce principio generale, applicabile anche alle società cooperative, e desumibile anche dagli artt. 1373, commi primo e secondo, e 2285 c.c., quello per cui il recesso del socio non vale né ad escludere la responsabilità del socio medesimo per gli obblighi sociali validamente assunti dall'ente associativo durante il corso del rapporto, né ad escluderne la soggezione – in relazione alle posizioni sviluppatesi durante il rapporto stesso – al complesso del regolamento societario ad esse posizioni inscindibilmente pertinente, a quell'epoca, in vigore.