(massima n. 1)
La mancanza dell'elezione di domicilio in Roma da parte del ricorrente per cassazione non è causa di inammissibilità del ricorso stesso, poiché l'art. 366 c.p.c. prevede solo che, in tale ipotesi, la notificazione del controricorso e dell'eventuale ricorso incidentale sia fatta presso la cancelleria della Corte di cassazione, salva restando per la parte intimata la facoltà di effettuare validamente detta notificazione anche presso il difensore domiciliatario con studio fuori Roma, atteso che il principio fissato dalla norma menzionata mira a tutelare non il ricorrente medesimo ma la controparte.