(massima n. 1)
È eccezionalmente consentita l'impugnazione di una pluralità di sentenze o di provvedimenti, emessi in forma diversa ma con effetti decisori su un conflitto di diritti soggettivi suscettibili di acquistare efficacia definita, esclusivamente nel caso in cui le sentenze o i provvedimenti impugnati siano pronunciati non solo tra le medesime parti, ma anche nell'ambito del medesimo procedimento, ancorché in diversi gradi o fasi. È, invece, inammissibile il ricorso per cassazione proposto con un unico atto contro sentenze diverse pronunciate dal giudice di merito all'esito di procedimenti formalmente e sostanzialmente distinti, ancorché intercorsi tra le stesse parti e comportanti la soluzione di questioni in tutto o in parte coincidenti (fattispecie in cui è stata dichiarata inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso due provvedimenti del tribunale fallimentare, il primo dei quali liquidava il compenso in favore del curatore dimissionario, mentre il secondo rigettava un'istanza dello stesso curatore di compenso supplementare in relazione ad attività sopraggiunte dopo la sua cessazione dalle funzioni).