(massima n. 1)
Il ricorso per Cassazione deve contenere, tra l'altro a pena di inammissibilitā i motivi per i quali si chiede la cassazione, aventi i caratteri di specificitā, completezza e riferibilitā alla decisione impugnata, il che comporta l'esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino in modo intellegibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione, essendo fatto divieto di rinvio ad atti difensivi o a risultanze dei gradi di merito ed essendo estranea al giudizio di cassazione qualsiasi doglianza che riguardi pronunzie diverse da quella impugnata, e in particolare la sentenza di prime cure quando sia impugnata quella d'appello. Pertanto č inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non essendo al riguardo sufficiente un'affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione dovendo il ricorrente porre la Corte di legittimitā in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la pronunzia impugnata.