(massima n. 1)
La decisione, con la quale il tribunale ordinario dichiari improcedibili le domande, sul rilievo che la competenza a conoscere le stesse spetta al tribunale fallimentare della stessa sede, non č impugnabile con regolamento di competenza, sia in quanto essa non rappresenta una «decisione sulla competenza», sia perché, non essendo il tribunale ordinario e quello fallimentare territorialmente diversi, l'aver adito il primo in luogo del secondo non fa sorgere una questione di competenza, ma integra un caso d'improcedibilitą della domanda, denunciabile in sede di gravame ordinario.