(massima n. 1)
L'art. 360, n. 4, c.p.c., nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato error in procedendo. Pertanto, nella ipotesi in cui il giudice della opposizione ad ordinanza-ingiunzione abbia rinviato la causa senza invitare preventivamente le parti a precisare le conclusioni, la denuncia del mancato invito alla precisazione delle conclusioni non può comportare la cassazione della sentenza impugnata qualora il ricorrente non deduca che il rinvio della causa per la discussione gli abbia impedito di modificare le conclusioni originarie, di proporre un'eccezione di merito o di rito, ovvero infine di articolare ulteriori mezzi di prova in sostituzione di quelli ritenuti superflui dal giudice dell'opposizione.