(massima n. 1)
I provvedimenti d'urgenza emessi ai sensi dell'art. 700 c.p.c. hanno di norma il carattere dell'atipicità, nel senso che vanno adottati, secondo le circostanze, allo scopo di assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito ma non devono necessariamente anticipare il prevedibile contenuto della medesima. Ne consegue che il provvedimento di urgenza con cui si ordina la reintegrazione nel posto di lavoro di un lavoratore il cui licenziamento appaia illegittimo non ha necessariamente contenuto ed efficacia analoghi a quelli di un ordine di reintegrazione emesso ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 con la sentenza di merito e può invece escludere, discostandosi dalle previsione di tale articolo, la concessione a favore del lavoratore di un termine (cosiddetto spatium deliberandi per l'adesione ad un invito del datore di lavoro a riprendere servizio. (Nella specie, ordinatasi con provvedimento di urgenza la reintegrazione del lavoratore con decorrenza da una data specificata, poiché il lavoratore non si era ripresentato il servizio, il datore di lavoro dopo alcuni giorni lo aveva licenziato per assenza ingiustificata; il giudice di merito, con sentenza confermata dalla S.C., ha rigettato l'impugnativa di tale licenziamento, ritenendo che il provvedimento in questione aveva fissato la data dell'effettiva ripresa del lavoro).