(massima n. 1)
L'opposizione proposta per difetto di jus postulandi del procuratore dell'intimante un precetto è soggetta al termine di decadenza di cinque giorni, ai sensi del primo comma dell'art. 617 c.p.c., dalla notifica di tale atto, perché – essendo questo stesso atto un presupposto del successivo processo di esecuzione e configurazione (Recte: configurandosi - N.d.R.), rispetto ad esso, il potere rappresentativo come rapporto di natura sostanziale, – esso è suscettibile di ratifica (con effetto ex tunc e con il solo limite delle salvezze delle preclusioni o decadenze anteriormente verificatesi), con qualsiasi altro successivo atto o fatto che manifesti la volontà di avvalersene, di guisa che, nel predetto difetto, non è ravvisabile una causa di inesistenza, ma un vizio sanabile se non tempestivamente dedotto.