(massima n. 1)
Il principio della compensatio lucri cum damno trova applicazione quando il danno ed il vantaggio siano conseguenza immediata e diretta dello stesso fatto, il quale abbia in sé l'idoneitą a produrre ambedue gli effetti e non quando il vantaggio sia un effetto indiretto e riflesso dell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria da parte del debitore.