(massima n. 1)
Nel giudizio di cassazione, in cui i motivi del ricorso esplicano una funzione determinativa e limitativa dell'oggetto del giudizio, l'art. 3, comma sessantacinquesimo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha stabilito nuovi criteri per la determinazione – in relazione all'esecuzione di un'opera pubblica – del risarcimento del danno da occupazione illegittima cosiddetta appropriativa, prevedendone l'applicabilità anche nei procedimenti in corso, non può trovare applicazione, quale ius superveniens, se i motivi di ricorso non valgono a porre in discussione la quantificazione, compiuta dal giudice di merito, del risarcimento del danno. (Nella specie i motivi di ricorso attenevano alla legittimazione passiva e alla pretesa rilevanza estintiva della pretesa risarcitoria di un decreto di espropriazione in sanatoria e la S.C. ha conseguentemente escluso l'applicabilità della nuova normativa).