(massima n. 1)
Il datore di lavoro non ha interesse ad impugnare con ricorso per cassazione, neppure in via incidentale, la sentenza che ha escluso il carattere antisindacale della sua condotta senza decidere, neppure per implicito, ancorché fossero da esaminare prioritariamente, eccezioni pregiudiziali di rito (relative, nella specie, alla legittimazione ad agire delle organizzazioni sindacali denuncianti ed alla sussistenza dell'interesse a denunciare ai sensi dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970 una condotta ormai cessata), essendo quelle eccezioni riproponibili, in caso di accoglimento del ricorso principale, al giudice di rinvio. Infatti, l'interesse ad impugnare — che nasce dalla soccombenza e non è configurabile con riguardo a ricorso volto ad ottenere un minus (pronuncia d'inammissibilità della domanda avversaria) rispetto alla sentenza impugnata (di rigetto nel merito) — deve essere desunto dall'utilità giuridica, non di mero fatto, ricavabile dall'accoglimento del gravame e pertanto (ove dalla motivazione della sentenza non sia desumibile alcuna statuizione implicita ad essa pregiudizievole e idonea a passare in giudicato) va escluso quando la parte vittoriosa impugni una sentenza al solo fine di ottenere una modifica della motivazione, ancorché in vista dell'utilità che l'auspicata diversa motivazione potrebbe avere con riguardo ad eventuali altre controversie di natura simile.