(massima n. 1)
È inammissibile in appello — in quanto costituente domanda nuova — il mutamento della causa petendi, ancorché determinato dal sopravvenire di un decreto ministeriale, posto che lo ius superveniens suscettibile di incidere sui rapporti giuridici in corso può essere costituito solo da una norma giuridica di rango primario o da una sentenza della Corte costituzionale, non da un atto amministrativo, quale un decreto ministeriale. (Nella specie, la Srl Gambrinus di Napoli, titolare di un antico esercizio pubblico, vantando un diritto personale, aveva chiesto il ripristino di una locazione illegittimamente interrotta, e successivamente, in seguito all'intervento di un decreto del Ministero per i beni culturali, aveva fondato la medesima domanda sul «preminente interesse pubblico» alla ricostruzione del pubblico esercizio nella sua originaria dimensione. La S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva ritenuto inammissibile la domanda con riferimento alla nuova causa petendi).