(massima n. 1)
La notificazione della sentenza effettuata nei confronti del dante causa, dopo che sia intervenuta la successione a titolo particolare nel diritto controverso è idonea a far decorrere i termini brevi di impugnazione di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c., poiché a norma dell'art. 111 comma 1 e 3 permane la legittimazione del dante causa quale sostituto processuale del successore fin quando egli, intervenuto in causa quest'ultimo, non ne sia estromesso con il consenso delle altre parti. I limiti temporali dipendenti da tale notificazione spiegano effetto anche nei confronti del successore che non è terzo in senso sostanziale ed assume la stessa posizione del dante causa in relazione alle impugnazioni che è legittimato a proporre autonomamente ai sensi dell'art. 111 comma 4.