(massima n. 1)
Dalle attivitą pericolose che per loro stessa natura od anche per i mezzi impiegati rendono probabile e non semplicemente possibile il verificarsi di un evento dannoso e che importano responsabilitą ex art. 2050 c.c., devono essere tenute distinte quelle normalmente innocue che possono diventare pericolose per la condotta di chi le esercita e che comportano responsabilitą secondo la regola generale ex art. 2043 c.c.