(massima n. 1)
Per il disposto degli artt. 40 e 41 c.p., applicabili anche all'illecito civile, il comportamento successivo del danneggiato esclude la responsabilitą del danneggiante ove costituisca causa unica ed esclusiva dell'evento dannoso elidendo ogni rapporto di sequela causale con il fatto precedente, cosģ degradato al rango di mera occasione dell'evento. (Fattispecie in cui un motociclista aveva riportato lesioni urtando contro lo spigolo di un autocarro in sosta vietata, malgrado l'ampiezza della carreggiata e le eccellenti condizioni di visibilitą al momento del sinistro).