(massima n. 1)
Pur dovendo la natura pericolosa di un'attivitā derivare da una specifica previsione legislativa, e pur non potendosi considerare pericolosa ex se l'attivitā di navigazione aerea, la applicazione della norma di cui all'art. 2050 c.c. č legittimamente esclusa, al riguardo, solo quando tale attivitā rientri nella normalitā delle condizioni previste, in osservanza di piani di volo, di condizioni di sicurezza, di ordinarie condizioni atmosferiche, tornando detta norma, per contro, a spiegare efficacia tutte le volte in cui la navigazione aerea risulti esercitata in condizioni di anormalitā o di pericolo.