(massima n. 1)
Il divieto di prova testimoniale conseguente alla previsione, per un tipo di contratti, della forma scritta ad probationem determina l'inammissibilitą della prova testimoniale che abbia ad oggetto, implicitamente od esplicitamente, l'esistenza del contratto, mentre, a fronte della documentazione per iscritto di quest'ultimo, č consentito il ricorso ad una prova orale, oppure anche ai sensi dell'art. 2729 c.c. ad una prova basata su presunzioni gravi, precise e concordanti, che consenta di accertare quale sia stata la comune intenzione delle parti mediante un'interpretazione del contratto non limitata al senso strettamente letterale delle parole. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza con cui il giudice di merito, in base al concorso di diversi gravi elementi indiziari aveva ritenuto che la transazione conclusa tra il titolare di un'azienda agricola e un dipendente in sede di esecuzione dello sfratto di quest'ultimo dall'immobile da lui occupato, benché documentalmente riferita a una generica rinuncia del lavoratore a ogni pretesa fatta valere nei confronti dell'ex datore di lavoro, si riferisse specificamente alle pretese nascenti dal rapporto di lavoro, poco tempo prima fatte valere in giudizio, senza peraltro ammettere una prova testimoniale avente ad oggetto circostanze contrarie al contenuto dell'atto scritto e di fatto volta ad escludere l'esistenza della transazione).