(massima n. 1)
Il rigetto della istanza di esibizione di un documento della pubblica amministrazione, proposta ai sensi dell'art. 210 c.p.c., non viola l'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (recante norme in materia di accesso ai documenti amministrativi). Infatti, le due disposizioni operano su un piano diverso, avendo la legge n. 241 del 1990 assunto l'interesse del privato all'accesso ai documenti come interesse sostanziale, apprestando a tutela dello stesso una specifica azione prevista dall'art. 25, mentre l'acquisizione documentale ai sensi dell'art. 210 c.p.c. costituisce esercizio di un potere processuale e l'acquisizione del documento resta pur sempre subordinata alla valutazione della rilevanza dello stesso, ai fini della decisione, da parte del giudice al quale spetta di pronunciarsi sulla richiesta istruttoria ai sensi dell'art. 210 c.p.c.