(massima n. 1)
L'accertamento in ordine al giudicato (esterno) formatosi in un precedente processo fra le stesse parti può costituire oggetto di ricorso per cassazione solo sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dei principi in tema di elementi costitutivi della cosa giudicata o di vizi attinenti alla motivazione, atteso che i poteri della Suprema Corte nel caso di giudicato esterno sono limitati al sindacato di legittimità e non consentono indagini circa il contenuto sostanziale della pronuncia, la cui interpretazione, risolvendosi in un apprezzamento di fatto, è demandata in via esclusiva al giudice del merito.