(massima n. 1)
Con riguardo a notifica a persona residente all'estero, l'affissione dell'atto da notificare all'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede è prevista solo nella ipotesi residuale di notificazione effettuata a norma dei primi due commi dell'art. 142 c.p.c., qualora, cioè, sia risultata impossibile la notificazione medesima in uno dei modi consentiti dalle convenzioni internazionali o per via consolare, a norma degli artt. 30 e 75 del D.P.R. n. 200 del 1967.