(massima n. 1)
Quando tra gli stessi soggetti pendano due diversi giudizi che prospettino la stessa questione di diritto quale l'inclusione o meno della maggiorazione prevista per il lavoro notturno prestato in turni avvicendati nella base di calcolo della tredicesima e quattordicesima mensilitā e dei compensi per ferie e festivitā con riferimento a diritti maturati in periodi di tempo diversi, č configurabile tra i due giudizi solo un rapporto di connessione impropria e non anche quel rapporto di pregiudizialitā non meramente logica, ma giuridica, richiesto dall'art. 295 c.p.c. ai fini della sospensione necessaria, il quale ricorre solo quando la definizione di una controversia costituisca l'indispensabile antecedente logico giuridico dell'altra, l'accertamento del quale debba avvenire con efficacia di giudicato. (Nella specie, sulla base dell'enunciato principio, la S.C. ha accolto il ricorso proposto ai sensi dell'art. 42, nuovo testo. c.p.c. contro ordinanza sospensiva pronunciata da giudice di primo grado in relazione alla pendenza, in grado di cassazione, di causa, di analogo contenuto, relativa a ratei antecedentemente maturati).