(massima n. 1)
Al fine dell'applicabilitā dell'art. 362, n. 1, c.p.c. secondo il quale possono denunciarsi in ogni tempo, con ricorso per cassazione, i conflitti negativi di giurisdizione tra giudici speciali e tra questi e i giudici ordinari č necessario che entrambi i giudici abbiano escluso il proprio potere di decidere la causa; con la conseguenza che l'ipotesi non ricorre qualora, mentre il giudice amministrativo abbia declinato la propria giurisdizione, quello ordinario abbia emesso provvedimenti che presuppongano l'affermazione della propria giurisdizione (nella specie, rigetto, da parte del giudice per le indagini preliminari, di istanze di rilascio di copie di atti di un processo penale conclusosi con l'archiviazione, proposte da persona estranea al procedimento medesimo).