(massima n. 1)
Il giudicato interno relativo ad una statuizione della sentenza di primo grado non impugnata dalla parte da essa pregiudicata, limitatasi a proporre appello, in via principale, avverso altro capo della sentenza predetta, è rilevabile d'ufficio dalla Corte di cassazione e non è escluso dal fatto che il giudice di secondo grado (senza compiere alcuna verifica in ordine all'esistenza di preclusioni al riguardo) abbia riesaminato la questione oggetto della suindicata statuizione per sollecitazione — non giustificata da un interesse collegato ad un'obiettiva soccombenza sul punto — contenuta nella memoria di costituzione e appello incidentale della controparte, rimasta soccombente in ordine ad altra statuizione della stessa sentenza. (Principio affermato in fattispecie concernente la classificabilità di una casa di cura — per periodo anteriore al marzo 1989 — come azienda industriale ai fini degli sgravi contributivi di cui alla legge 1968, n. 1089, nonché la relativa quantificazione, e come azienda commerciale ai fini previdenziali ed assistenziali).