(massima n. 1)
L'errore nella percezione del significato (letterale e logico) di una deposizione testimoniale non attiene alla interpretazione e valutazione della prova e non dą luogo, quindi, al vizio di omessa o contraddittoria motivazione della sentenza, ma ad un errore di fatto che, a norma dell'art. 395, n. 4, c.p.c., consente solo l'impugnazione per revocazione.