(massima n. 1)
In tema di responsabilitā del precettore per i danni subiti dall'allievo nel tempo in cui č a lui affidato, il direttore didattico, per la sua attivitā meramente amministrativa di organizzazione e di controllo dei maestri, deve considerarsi non un precettore, bensė un organo interno dell'amministrazione della scuola pubblica primaria. Conseguentemente, deve essere esclusa la responsabilitā ex art. 2048 c.c. per l'infortunio occorso ad un allievo, del direttore di una colonia, non essendo questi tenuto per i suoi compiti meramente amministrativi alla vigilanza sugli alunni, affidata a maestri assistenti.