(massima n. 1)
La cessazione della rappresentanza legale dei genitori del figlio minorenne in conseguenza del raggiungimento della maggiore età da parte di questi, non comporta l'inammissibilità dell'appello proposto nei confronti dei genitori di persona divenuta maggiorenne dopo la sentenza di primo grado, quando tale evento, del quale l'appellante non risulti essere stato aliunde a conoscenza, gli sia stato reso noto dopo la proposizione del gravame, del quale la parte appellata abbia eccepito «l'inammissibilità» in relazione alla sopraindicata circostanza. Peraltro, una volta che il raggiungimento della maggiore età sia stato comunicato alla controparte (anche indirettamente attraverso la suddetta eccezione) il ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello non può più esser proposto nei confronti dei genitori, ormai privi di legittimazione ad agire per il minore, e tale carenza, attenendo ad una delle condizioni dell'azione, va rilevata in sede di legittimità anche d'ufficio.