(massima n. 1)
Il carattere «chiuso» del giudizio di rinvio (art. 394 comma terzo c.p.c.) comporta, anche nel rito del lavoro, il divieto per le parti di prendere conclusioni diverse e di svolgere attivitą assertive e probatorie, eccettuato il giuramento decisorio, diverse da quelle gią espletate nel giudizio in cui fu pronunciata la sentenza di cassazione. Ne deriva, che al di fuori della predetta ipotesi, č inammissibile in sede di rinvio la prova testimoniale gią dedotta tardivamente in appello, non comportando lo svolgimento del giudizio di rinvio alcuna riapertura dei termini processuali.