(massima n. 1)
La mancata notificazione del titolo esecutivo si traduce in una irregolarità formale del precetto, che può essere fatta valere con l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 comma primo c.p.c., con atto di citazione davanti al giudice indicato nell'art. 480, comma terzo e non con ricorso al giudice dell'esecuzione. Tuttavia, l'adozione della forma del ricorso, anziché quella della citazione, non determina l'inammissibilità dell'opposizione, purché il ricorso con il pedissequo decreto di convocazione delle parti venga notificato all'opposto nel termine di cinque giorni dalla notificazione del precetto.