(massima n. 1)
Nel giudizio di legittimitą, qualora il ricorrente lamenti una omessa od insufficiente motivazione da parte del giudice di merito, ha l'onere di indicare: a) o quale circostanza processuale (factum probans) il giudice di merito abbia trascurato; b) ovvero per quale motivo logico-giuridico la ricostruzione del fatto ignoto (factum probandum) data dal giudice di merito sia carente. Ove, per contro, il ricorrente si limiti a fornire una diversa ricostruzione dei fatti, contrastante con quella accertata nella sentenza impugnata, si chiede un riesame del merito, inammissibile in sede di legittimitą.