(massima n. 1)
Il criterio di interpretazione teleologica, previsto dall'art. 12 delle preleggi, puō assumere rilievo prevalente rispetto all'interpretazione letterale soltanto nel caso, eccezionale, in cui l'effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione di legge sia incompatibile con il sistema normativo; non č infatti consentito all'interprete correggere la norma, nel significato tecnico giuridico proprio delle espressioni che la compongono, nell'ipotesi in cui ritenga che l'effetto giuridico che ne deriva, sia solo inadatto rispetto alla finalitā pratica cui la norma č intesa.