(massima n. 1)
La cassazione, anche se con rinvio, della sentenza non definitiva, che abbia pronunziato positivamente sull'an debeatur, comporta la caducazione della sentenza sul quantum, dipendendo quest'ultima totalmente dalla prima e tenendo conto che essa, una volta annullata la pronunzia sull'an, viene ad essere privata del proprio fondamento logico-giuridico, che non può essere sostituito ex post dalla nuova pronunzia emessa in sede di rinvio; con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso l'indicata sentenza sul quantum.