(massima n. 1)
Nella liquidazione del danno derivante da licenziamento illegittimo, il giudice deve tener conto, a titolo di aliunde perceptum, dell'indennitā di disoccupazione percepita dal lavoratore licenziato nel periodo considerato ai fini della suddetta liquidazione (indennitā relativamente alla quale l'onere contributivo grava esclusivamente sul datore di lavoro) a nulla rilevando la diversitā soggettiva tra colui che č tenuto al suddetto risarcimento (e cioč il datore di lavoro) ed il soggetto tenuto ad erogare l'indennitā di disoccupazione (l'Inps), atteso che la compensatio lucri cum damno risponde al criterio di adeguamento del risarcimento al danno effettivamente subito, secondo i principi di cui all'art. 1223 codice civile.