(massima n. 1)
La controversia relativa ad un rapporto di agenzia appartiene, ai sensi dell'art. 409 n. 3 c.p.c., alla competenza per materia del pretore in funzione di giudice del lavoro, solo quando detto rapporto si concreti in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, con esclusione, pertanto, delle ipotesi in cui agente sia una societą o il medesimo si avvalga di una autonoma struttura imprenditoriale. In tali casi, la presunzione del carattere prevalentemente personale dell'attivitą dell'agente opera non come criterio di distribuzione dell'onere della prova, ma come regola di giudizio cui far ricorso quando le risultanze processuali non consentano di pervenire alla qualificazione del rapporto, essendo il giudice tenuto nell'indagine sulla competenza a ricercare negli atti tutti gli elementi necessari ed idonei per tale qualificazione, indipendentemente dallo svolgimento o meno da parte del convenuto di attivitą probatoria, volta ad escludere la prevalenza del detto elemento personale.