(massima n. 1)
L'atto con il quale il debitore esecutato lamenti che con l'ordinanza di vendita siano stati posti all'asta anche beni non inclusi fra quelli sottoposti al pignoramento, va qualificato come opposizione agli atti esecutivi, proponibile nel termine di decadenza di cinque giorni dalla notificazione di detto provvedimento.