(massima n. 1)
Nel ricorso per cassazione l'indicazione delle parti di cui all'art. 366, n. 1, c.p.c., rilevante ai fini dell'ammissibilitā del ricorso, č soltanto quella indicata nel ricorso stesso e non giā quella risultante dalla relazione della notificazione; č pertanto inesistente la notificazione eseguita nei confronti di un soggetto diverso da quello, indicato nel ricorso, contro cui l'impugnazione č diretta, non potendo trovare applicazione, nella specie, la disposizione di cui all'art. 291, primo comma, c.p.c.