(massima n. 1)
Per l'applicazione della norma di cui all'art. 111 c.p.c. — la quale dispone che, nel caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, la sentenza emessa contro il dante causa spiega i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui — occorre che il successore a titolo particolare fornisca la prova di questa sua qualità e della conseguente sua legittimazione ad impugnare, in mancanza della quale l'impugnazione è inammissibile. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto da una compagnia assicuratrice la quale aveva dichiarato, ma non documentalmente provato, di essere succeduta ad altra compagnia assicuratrice, parte del rapporto processuale nel precedente grado di giudizio, per effetto del conferimento operato da quest'ultima, in suo favore, «del ramo d'azienda costituito dal portafoglio lavoro diretto nei rami danni con quanto ad esso pertinente»).