(massima n. 1)
Il diritto del difensore non residente in Roma, che ne abbia fatto richiesta, di ricevere con lettera raccomandata l'avviso dell'udienza di discussione innanzi alla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 135 disp. att. c.p.c. presuppone una specifica istanza presentata alla Cancelleria della stessa Corte contestualmente al deposito del ricorso o del controricorso ma distintamente formulata, non valendo a tal fine una richiesta di spedizione dell'avviso contenuta nel corpo del ricorso o del controricorso, atti del cui tenore la Cancelleria della Corte non č tenuta a prendere conoscenza. Pertanto nelle suddette ipotesi la comunicazione della fissazione dell'udienza ex art. 377, secondo comma, c.p.c. č validamente eseguita al ricorrente che non abbia eletto domicilio in Roma, presso la cancelleria della stessa corte, ai sensi dell'art. 366, secondo comma, stesso codice.