(massima n. 1)
L'art. 214 primo comma c.p.c., il quale prevede che colui contro il quale č prodotta una scrittura privata č tenuto, se intende disconoscerla a negare formalmente la propria sottoscrizione, e l'art. 216 primo comma dello stesso codice, secondo cui la parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione, mutuano il concetto e la definizione di scrittura privata dall'art. 2702 c.c., che ne considera requisito essenziale la sottoscrizione, la quale soltanto puō far acquistare al documento l'efficacia probatoria sancita dalla stessa norma. Ne deriva che le scritture non sottoscritte dalle parti non debbono essere disconosciute da colui contro il quale sono prodotte e che rispetto alle stesse č, conseguentemente, inammissibile la procedura di verificazione.