(massima n. 1)
L'opposizione agli atti esecutivi può essere proposta, se l'esecuzione è già iniziata, anche oralmente, con dichiarazione raccolta nel processo verbale di udienza del giudice dell'esecuzione, ovvero mediante deposito di una comparsa di risposta all'udienza di comparizione delle parti (nella specie per la dichiarazione del terzo) dinanzi al giudice dell'esecuzione. Tali forme infatti sono idonee ad investire l'ufficio giudiziario della domanda e a lasciarne traccia nel fascicolo e quindi raggiungono lo scopo del predetto atto di opposizione.