(massima n. 1)
La proposta contrattuale (nella specie, di vendita di un terreno in favore dell'amministrazione) è irrevocabile, ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 1329 c.c., anche quando il termine, entro il quale il proponente si sia impegnai a mantenerla ferma, venga fatto decorrere da una determinata attività del destinatario (nella specie, riconoscimento delle proprietà e disponibilità dell'immobile in capo al proponente, previo invio della relativa documentazione). Tale irrevocabilità può essere esclusa per il solo fatto che non sia precisato un limite temporale a quell'adempimento della controparte, soccorrendo, in questo caso, i principi di cui all'art. 1326 secondo comma c.c., nel senso che la irrevocabilità stessa viene successivamente meno quando il comportamento del destinatario non sia intervenuto in un lasso di tempo congruo, secondo la natura dell'affare o secondo gli usi.