(massima n. 1)
Dal coordinato disposto degli artt. 653 c.p.c. (a norma della quale l'estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo produce o un effetto conservativo dell'efficacia esecutiva già concessa al decreto stesso, o un effetto acquisitivo di tale efficacia ad un decreto che non era già munito) e 308 dello stesso codice (a norma del quale contro l'ordinanza dichiarativa dell'estinzione del giudizio, comunicata alle parti a cura del cancelliere, è ammesso reclamo), si ricava che la dichiarazione di estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo produce l'effetto di conferire efficacia esecutiva al decreto ingiuntivo opposto dopo che sono scaduti i termini per proporre reclamo avverso l'ordinanza di estinzione; sicché, prima di tale momento, il decreto ingiuntivo non già munito di efficacia esecutiva non costituisce titolo per l'esercizio dell'azione esecutiva.