(massima n. 1)
Ove il pretore quale giudice dell'esecuzione, disposta in favore del creditore l'assegnazione di un credito dell'esecutato a seguito di dichiarazione positiva del terzo ex art. 547 c.p.c., emetta nella successiva esecuzione promossa direttamente dall'assegnatario nei confronti del terzo debitore, un provvedimento di Ģsvincoloģ della somma dovuta dal terzo in favore del curatore del fallimento del debitore, intervenuto in tale ulteriore procedimento esecutivo, (cosė pronunziando sostanzialmente un'ordinanza di assegnazione del ricavato dell'esecuzione non al singolo creditore ma alla massa fallimentare) il suddetto provvedimento, per mancanza di definitivitā, non č suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., trattandosi di un atto del procedimento esecutivo che rientra nell'ambito di quelli previsti dall'art. 617, secondo comma, c.p.c. ed č suscettibile di opposizione ai sensi della stessa norma.