(massima n. 1)
La disposizione contenuta nell'art. 429 comma terzo c.p.c., relativa alla rivalutazione con la sentenza di condanna in base al calcolo previsto dall'art. 150 att. dei crediti di lavoro, trova applicazione con riguardo a tutti i rapporti contemplati dall'art. 409 e, quindi, anche ai crediti dell'affittuario coltivatore diretto per le somme corrisposte al concedente in misura superiore a quella del canone legalmente dovuto, poiché tali somme fanno parte sostanzialmente del reddito che l'affittuario coltivatore diretto ha ricavato dalla propria attivitą lavorativa svolta nell'ambito di un rapporto agrario e, quindi, costituiscono parte del suo reddito di lavoro.