(massima n. 1)
Il principio secondo cui la notificazione di un atto a pił parti rappresentate in giudizio dallo stesso procuratore ad litem deve essere effettuata, a pena di inesistenza, mediante consegna di tante copie quante sono le parti rappresentate, non applicabile nel caso in cui una persona fisica cumuli in sé la qualitą di rappresentante sul piano sostanziale di pił parti, non riguarda a maggior ragione l'ipotesi in cui una parte venga evocata in giudizio sia in proprio che in qualitą di erede, essendo in tal caso sufficiente la notificazione di un solo atto attesa l'unicitą del soggetto sul piano sostanziale.