(massima n. 1)
Qualora venga dichiarato il fallimento di una società di capitali che derivi dalla trasformazione di una società di persone e solo in sequenza temporale dei soci che nella precedente forma sociale avevano assunto l'illimitata responsabilità per le obbligazioni sociali, i creditori istanti per la dichiarazione del fallimento della società sono litisconsorti necessari nel giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento ancorché non abbiano presentato istanza di estensione del fallimento ai soci e l'opposizione sia limitata alle situazioni ricollegantesi alla precedente forma della società trasformata (nella specie da società in nome collettivo in società a responsabilità limitata) ed alle situazioni di responsabilità connesse a detta forma.