(massima n. 1)
Stante lo stretto collegamento tra l'art. 327 c.p.c. e l'art. 330 dello stesso codice, l'impugnazione proposta entro il maggior termine risultante dalla applicazione della sospensione dei termini processuali disposta dalla L. n. 742 del 1969 per tutta la durata del periodo feriale (un anno pił 46 giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata) costituisce pur sempre impugnazione nel termine fissato dall'art. 327 c.p.c. e, pertanto, essa deve essere notificata nei luoghi indicati dall'art. 330, comma 1, c.p.c. e non alla parte personalmente, come previsto dal comma 3 della norma di cui sopra per il diverso caso della impugnazione proposta oltre il suddetto termine, se ancora ammessa.