(massima n. 1)
L'impugnazione di uno dei soggetti condannati in solido al risarcimento dei danni autorizza gli altri al gravame incidentale tardivo se tra i debitori siavi controversia sulla individuazione dell'autore della illecita condotta produttiva dei danni lamentati essendovi, in siffatta ipotesi, un rapporto di reciproca dipendenza tra le cause contro i singoli debitori, a causa della necessaria incidenza della pronuncia dell'una sulle altre e della posizione di litisconsorti necessari che i predetti debitori conseguentemente assumono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 331 c.p.c., espressamente richiamato dall'art. 334 stesso codice.