(massima n. 1)
La procedura di correzione degli errori materiali, prevista dagli artt. 287 e 288 c.p.c., č applicabile anche alla sentenza dichiarativa di fallimento, atteso che le ragioni di economia processuale che hanno indotto il legislatore a prevedere, per l'eliminazione di errori che non incidono nella sostanza del giudizio, una procedura semplificata rispetto a quella delle impugnazioni, sono, nel caso della detta sentenza, ancora pił stringenti, tenuto conto delle speciali ragioni d'urgenza e di tempestivitą cui č informata la disciplina della procedura fallimentare.