(massima n. 1)
Nel caso di difformi pareri di consulenti tecnici, in sede di legittimità non possono essere prospettati per la prima volta nuovi temi di dibattito non tempestivamente affrontati nella fase di merito né può censurarsi per difetto di motivazione la scelta di una delle consulenze operata dal giudice in sede d'appello, laddove, in particolare, questi aderisca alla nuova relazione che, esaminate e discusse adeguatamente le specifiche censure mosse a quella espletata in primo grado, sia pervenuta a conclusioni opposte, senza formare oggetto di tempestiva confutazione in quella sede.